possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - fasi del giudizio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1387 del 31/01/2012
Provvedimento del giudice di primo grado di accoglimento dell'istanza di tutela del possesso con omissione della remissione delle parti alla fase di merito - Reclamabilità - Esclusione - Appellabilità - Sussistenza - Esame nel merito da parte del tribunale del reclamo erroneamente proposto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Poteri della Corte di cassazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1387 del 31/01/2012
Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l'appello. Tuttavia qualora il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, il provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione. In tal caso, se il provvedimento impugnato è firmato dal solo presidente del tribunale, non indicato come relatore, la Corte deve dichiararne la nullità e rinviare il processo al tribunale (ora alla Corte d'appello, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) per la pronuncia sull'appello, se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame, mentre, in mancanza dei requisiti per la conversione, deve dichiarare inammissibile il rimedio esperito e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Se, invece, il provvedimento impugnato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello, la Corte decide il ricorso, mentre in caso contrario deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1387 del 31/01/2012