Ricorso ex art. 703 c.p.c. - Conclusione del procedimento con ordinanza contenente il regolamento delle spese e senza fissazione dell'udienza di merito - Appellabilità - Attività difensive del convenuto - Ammissibilità.
La disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis", non ha inciso sulla struttura del procedimento possessorio, caratterizzato da una duplice fase, sicché, ove il giudice adito con ricorso ex art. 703 c.p.c. concluda il procedimento con ordinanza, provvedendo sulle spese, senza fissare l'udienza di prosecuzione del giudizio di merito, il convenuto può espletare in appello le attività difensive che avrebbero dovuto trovare naturale collocazione nella fase del cd. merito possessorio, qualora questa avesse avuto effettivo svolgimento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8101 del 21/04/2016