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Possesso - Reintegrazione da spoglio

Esenzione di un'opera autorizzata dallo "spoliatus" - Successivo utilizzo a scopo di illecito impossessamento - Eliminazione dell'opera - Necessità ai fini della reintegra - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2728 del 05/02/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2728 del 05/02/2013

 

L'esecuzione di un'opera cui l'autore dello spoglio era stato inizialmente autorizzato dalla persona che ha subìto lo spoglio, affinché potesse rendere in favore di quest'ultima una prestazione personale, ma, in concreto, da lui utilizzata al fine di un abusivo impossessamento del bene, rientra nella condotta attuativa dello spoglio, sicché il ripristino della situazione di fatto preesistente alla condotta spoliatrice richiede l'eliminazione dell'opera che, quale mezzo strettamente connesso alla realizzazione dell'impossessamento, deve ritenersi non più autorizzata. (Nel caso di specie, il possessore aveva acconsentito all'apertura di un varco di accesso nel proprio orto-giardino al solo fine di agevolare l'adempimento in suo favore di obblighi assistenziali, e non anche per consentire la presa di possesso dell'orto da parte dei soggetti autorizzati ad accedervi; la S.C., nel cassare la decisione di merito, ha è ritenuto che l'ordine giudiziale di murare il varco costituisce misura necessaria alla reintegrazione).