Convivente "more uxorio" del comodatario di appartamento destinato ad abitazione - Legittimazione all'azione di reintegrazione per lo spoglio compiuto da un terzo - Sussistenza - Fondamento.
La qualità di convivente "more uxorio" del comodatario di un appartamento destinato ad abitazione legittima ad esperire l'azione di spoglio (nella specie, contro un terzo), in quanto la convivenza "more uxorio" determina sulla casa ove si svolge e si attua il programma di vita in comune un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente, ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014