Comodatario detentore della cosa comodata - Intenzione di conferire al contratto di comodato forma scritta - Manifestazione di volontà incompatibile con il possesso "ad usucapionem" - Sussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013
Poiché il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso "ad usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una "interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, deve ritenersi che l'intenzione, manifestata da chi eserciti un potere di fatto su di un bene, di stipulare per iscritto un contratto di comodato con il proprietario del bene stesso sia incompatibile con la sussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto contiene, ad un tempo, l'esplicito riconoscimento del diritto altrui e l'esclusione dell'intenzione di possedere per conto e in nome proprio.