Possesso - azioni a difesa del possesso - reintegrazione da spoglio - oggetto della tutela - energie - elettricità – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24182 del 30/12/2004
Interruzione o limitazione della fornitura di energia - Tutela possessoria - Inammissibilità - Spoglio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di somministrazione di energia elettrica, l'utente che abbia subito il distacco della fornitura non può esperire le azioni possessorie, giacchè l'interruzione di energia in corso di prelievo con fonti di illuminazione attive (o apparecchiature elettriche di accumulo funzionanti) non comporta spoglio di energia - essendo questa già consumata (o accumulata)- nè è configurabile lo spoglio per quella eroganda, che non può essere oggetto di possesso attuale, perchè prima dell'apprensione vi è soltanto potenziale disponibilità realizzabile mediante la concreta utilizzazione solo con la persistente collaborazione dell'ente erogatore; d'altra parte, neppure può sussistere una situazione di possesso in relazione alla potenza assicurata, atteso che in tal caso manca il benchè minimo riferimento a un bene reale, evidenziandosi soltanto un obbligo contrattuale dell'ente erogatore a rendere possibile all'utente un assorbimento simultaneo di energia elettrica sino alla predeterminata quantità convenuta. (Nella specie, è stato escluso lo spoglio lamentato dal ricorrente per avere l'ENEL sostituito il contatore dell'energia elettrica con applicazione di un limitatore della potenza impegnata, così determinando il distacco e l'impossibilità di utilizzare gli elettrodomestici per la insufficienza dell'assorbimento consentito).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24182 del 30/12/2004