Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Oggetto della tutela - Energie - Elettricità – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9312 del 03/09/1993
Interruzione dell'erogazione mediante distacco dei fili conduttori da parte dell'ente somministrante - Tutela possessoria ex art. 1168 cod. civ. - Inammissibilità - Azione contrattuale di inadempimento - Configurabilità.
L'utente di energia elettrica che abbia subito l'indebita interruzione dell'erogazione mediante distacco dei fili conduttori o altra operazione materiale ad opera dell'ente somministrante, può soltanto esercitare l'azione contrattuale di inadempimento, ma non invocare la tutela possessoria ex art. 1168 cod. civ., in quanto pur definendo l'art. 814 cod. civ. le energie come beni mobili, non è concretamente configurabile una situazione di autonomo possesso dell'utente sull'energia elettrica fornitagli in base a contratto di somministrazione, neppure per la quantità di energia presente nel circuito privato dell'utente stesso, atteso che l'interruzione in corso di prelievo di energia con fonti di illuminazione attive (o apparecchiature elettriche di accumulo funzionanti) non comporta spoglio di energia, essendo questa di già consumata (o accumulata), ne' di quella eroganda, che non è ancora oggetto di possesso attuale, mentre prima dell'apprensione non vi è autonomo possesso dell'utente ma soltanto potenziale disponibilità, realizzabile mediante la concreta utilizzazione solo con la persistente collaborazione dell'ente fornitore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9312 del 03/09/1993