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possesso - effetti - usucapione - in genere - comunione ereditaria - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 7221 del 25/03/2009

Usucapione da parte del coerede della quota degli altri eredi - Ammissibilità - Condizioni - Possesso a titolo di comproprietà - Mutamento in possesso esclusivo - Necessità. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 7221 del 25/03/2009

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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 7221 del 25/03/2009
Il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune.


Cod. Civ. art. 714
Cod. Civ. art. 1140
Cod. Civ. art. 1141
Cod. Civ. art. 1146
Cod. Civ. art. 1164