Titolare di una servitù di passo che limiti l'uso e il godimento del fondo servente oltre il necessario - Turbativa del possesso del fondo servente - Configurabilità - Conseguenze.
Poiché il possessore di un fondo ha il potere di usarne e goderne secondo la sua normale destinazione, qualunque intervento del vicino titolare di una servitù di passo su parte di tale fondo, diretto a limitare tale uso e godimento oltre il necessario per il godimento di quella servitù, costituisce turbativa del possesso del fondo e legittima il possessore a chiedere la cessazione della turbativa stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20581 del 07/08/2018