Possesso - azioni a difesa del possesso - reintegrazione da spoglio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11369 del 29/04/2019 (Rv. 653713 - 01)
Risarcimento del danno - Azione di reintegrazione - Successiva indicazione di un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo - Inammissibilità della nuova domanda - Mutamento della prospettazione degli elementi del possesso o dello spoglio - Ammissibilità – Fattispecie
Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice d'appello che aveva reputato nuova la domanda di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio che, alla prima udienza di trattazione, era stata estesa, con riguardo alle modalità del suo esercizio, a mezzi meccanici di più modeste dimensioni rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11369 del 29/04/2019 (Rv. 653713 - 01)