Acquisizione di un bene in virtù di un contratto poi dichiarato nullo - Buona fede al momento dell'acquisto del possesso - Successiva azione di nullità - Obbligo di restituzione dei frutti - Decorrenza
Il possesso di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, resta soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1147 e 1148 c.c., con la conseguenza che, ove sussista la buona fede (da presumersi) alla data del suddetto acquisto, la medesima buona fede non viene esclusa dalla mera proposizione della domanda rivolta a far valere quella nullità, ed il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti solo a partire dalla data della domanda di rilascio.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19502 del 19/07/2019 (Rv. 654568 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1147, Cod_Civ_art_1148