Possesso - effetti - usucapione - interruzione e sospensione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 19/11/2019 (Rv. 656200 - 02)
Tassatività degli atti interruttivi - Azione di riduzione - Idoneità ad interrompere l'usucapione - Condizioni - Messa in mora o diffida - Inidoneità ad interrompere l'usucapione - Fondamento.
In tema di possesso "ad usucapionen" l'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell'usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all'asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso e tale tipicità non ammette equipollenti. Né, a tal fine, la messa in mora o la diffida possono costituire atti interruttivi dell’usucapione, benché considerati tali dalle norme richiamate, in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la perdita del possesso da parte del possessore usucapente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 19/11/2019 (Rv. 656200 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1161, Cod_Civ_art_1165, Cod_Civ_art_1167, Cod_Civ_art_2943