Restituzione di un bene oggetto di furto – Cass. n. 2612/2021
Possesso - effetti - acquisto della proprietà' di mobili - buona fede - Restituzione di un bene oggetto di furto - Natura della domanda - Rivendica - Furto avente ad oggetto bene mobile - Conseguenze in tema di onere della prova. Proprieta' - azioni a difesa della proprieta' - rivendicazione (nozione, differenze dall'azione di regolamento dei confini e distinzioni) - prova In genere.
La domanda di restituzione di un bene già oggetto di furto, svolta nei confronti del soggetto che si trova nel possesso di esso, introduce un'azione di rivendica e non di restituzione, con i conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante. Ne consegue che, ove la domanda abbia ad oggetto un bene mobile (nella specie, un dipinto attribuito a Renoir), l'attore non può limitarsi a dimostrarne il possesso - che può derivare anche da rapporti non traslativi della proprietà - all'epoca del furto, occorrendo, al contrario, che ne alleghi e provi, a tale momento, l'avvenuto acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c. e, dunque, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2612 del 04/02/2021 (Rv. 660328 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1153