Mutamento violento o clandestino della signoria di fatto sul bene – Cass. n, 21613/2021
Possesso - "animus spoliandi" - Consapevolezza del possesso altrui - Mutamento violento o clandestino della signoria di fatto sul bene - "Animus spoliandi" - Sussistenza "in re ipsa" - Conseguenze - Azione di reintegrazione - Esperibilità - Convinzione di agire nell'esercizio di un proprio diritto - Irrilevanza - Legittima autotutela - Invocabilità - Limiti.
In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l’animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subito ed illegittimo attacco al proprio possesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21613 del 28/07/2021 (Rv. 662058 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_1168