Skip to main content

Obbligo di rendiconto dei frutti civili al proprietario – Cass. n. 21906/2021

Possesso - effetti - diritti e obblighi del possessore - acquisto dei frutti - obbligo di restituzione - Obbligo di rendiconto al proprietario - Frutti naturali e civili - Differenza - Conseguenze.

 

Mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra "ab origine" un debito di valuta - soggetto, come tale, al principio nominalistico - l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicché quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti - inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21906 del 30/07/2021 (Rv. 661955 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0820, Cod_Civ_art_1148, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277, Cod_Civ_art_1282

 

Corte

Cassazione

21906

2021