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Effettiva conoscenza del possesso da parte del preteso danneggiato – Cass. n. 2682/2022

Possesso - effetti - usucapione - interruzione e sospensione - interruzione per perdita del possesso - Possesso non clandestino - Nozione - Requisiti - Effettiva conoscenza del possesso da parte del preteso danneggiato - Necessità - Esclusione - Clandestinità - Condizioni.

 

In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2682 del 28/01/2022 (Rv. 663690 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1163

 

Corte

Cassazione

2682

2022