Beni di interesse storico artistico appartenenti ad enti pubblici o istituti riconosciuti – Cass. n. 11032/2022
Possesso - effetti - usucapione - Antichità e belle arti - cose di interesse artistico e storico - cose di proprietà privata - alienazione o trasmissione - in genere - Beni di interesse storico artistico appartenenti ad enti pubblici o istituti riconosciuti - Vendita senza autorizzazione ministeriale ai sensi della legge n. 1089 del 1939 - Nullità dell'atto e divieto di "traditio" - Usucapione - Esclusione.
La disposizione dell'art. 1153 c.c. - sull'acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all'effetto traslativo - non opera con riguardo a cose di interesse artistico e storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dallo Stato o da altri enti o istituti pubblici e soggette a norma del combinato disposto degli artt. 26 e 28 della l. n. 1089 del 1939 al regime dell' inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e della prelazione statale nell'acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata (art. 32) all'alienante la ”traditio” in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui al citato art. 1153, deve essere non vietata dalla legge per motivi d'interesse generale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11032 del 05/04/2022 (Rv. 664376 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1147, Cod_Civ_art_1153, Cod_Civ_art_1161