Produzione del titolo dello "ius possidendi" – Cass. n. 7374/2023
Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - prova del possesso - Produzione del titolo dello "ius possidendi" - Sufficienza - Esclusione - Limiti - Sentenza dichiarativa dell'acquisto a titolo originario al momento del contestato spoglio - Rilevanza - Fondamento.
In tema di azione di reintegrazione nel possesso, il principio secondo il quale la produzione del titolo da cui il deducente trae lo "ius possidendi" non può sostituire la prova del possesso ma solo integrarla, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, non si applica all'ipotesi in cui il titolo prodotto sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto (a titolo originario) della proprietà per usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 c.c., che attesti la persistenza del potere di fatto al momento in cui è avvenuto il contestato spoglio, atteso che l'acquisto per usucapione postula l'esercizio pacifico, continuato ed ininterrotto della signoria di fatto sulla "res" in tale frangente storico.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7374 del 14/03/2023 (Rv. 667293 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1168