Usucapione della comproprietà "pro indiviso" - Ammissibilità - Fondamento.
E' ammissibile l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16695 del 13/06/2023 (Rv. 668318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_0832