Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione - Idoneità ad interrompere il possesso ad usucapionem - Esclusione - Fondamento.
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28880 del 18/10/2023 (Rv. 669197 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1165, Cod_Civ_art_1167, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2650, Cod_Civ_art_2651, Cod_Civ_art_2943