Sospensione del termine - Decorrenza - Dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento - Provenienza dal danneggiato o da un terzo - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4548 del 26/02/2014
In tema di assicurazione, l'art. 2952, quarto comma, cod. civ., regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, stabilisce, quale regime speciale, la sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato, con decorrenza non già dalla denuncia del sinistro, ma dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, che è efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4548 del 26/02/2014