Azione risarcitoria proposta in sede civile - Termine di prescrizione - Reato contestato nel capo di imputazione - Riconoscimento nel giudizio penale delle circostanze attenuanti o derubricazione della imputazione originaria - Ininfluenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12621 del 18/06/2015
In tema di risarcimento del danno per un fatto costituente reato, allorché il soggetto danneggiato non si sia costituito parte civile nel giudizio penale, ma abbia agito in sede civile, agli effetti della prescrizione del credito risarcitorio si deve avere riguardo al reato contestato e non a quello ritenuto in sentenza all'esito del giudizio penale, ove vi sia stata derubricazione dell'originaria imputazione, oppure siano state ritenute applicabili circostanze attenuanti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12621 del 18/06/2015