prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - riconoscimento del diritto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5462 del 14/03/2006
Pagamento parziale - Sussistenza del riconoscimento - Accertamento - Indagine di fatto - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni e limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5462 del 14/03/2006
L'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce, come qualsiasi altra valutazione circa l'efficacia interruttiva di un atto, un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva ritenuto che il pagamento della prima rata dell'importo dilazionato indicato in una cartella esattoriale come dovuto al Comune fornitore per la fornitura di acqua potabile costituisse riconoscimento dell'intero debito e, come tale, atto interruttivo della prescrizione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5462 del 14/03/2006