prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17385 del 08/08/2007
Accertamento tecnico preventivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - "Dies ad quem" - Data del deposito della relazione del consulente - Sussistenza - Protrazione di tale procedimento oltre tale data con deposito di relazione integrativa - Conseguenza - Permanenza della suddetta efficacia interattiva - Inapplicabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17385 del 08/08/2007
L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi; e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento, che coincide ritualmente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora tale procedimento si prolunghi oltre tale termine con l'autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che, in tal caso, la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17385 del 08/08/2007