Prescrizione civile - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8645 del 03/05/2016
Danni da contagio di sangue infetto - Diritto al risarcimento - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita come danno ingiusto conseguente a comportamento di un terzo - Ordinaria diligenza - Fattispecie.
In materia di contagio da emotrasfusioni, il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto patologie infettive per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito, in relazione ai danni da epatite contratta da una bimba talassemica, sottoposta praticamente fin dalla nascita ad interventi emotrasfusionali, aveva ritenuto che proprio la frequentazione settimanale degli ambienti ospedalieri, da parte dei genitori della piccola, avrebbe dovuto rendere gli stessi edotti del rischio di un possibile contagio, avendo il giudice di legittimità, per contro, ritenuto che nessun onere fosse ipotizzabile a loro carico di interpellare, sul punto, i sanitari, in assenza di sospetti o dubbi sulla patologia, ricavabili da specifiche diagnosi, ovvero da particolari esami o accertamenti clinici).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8645 del 03/05/2016