Prescrizione civile - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013
Responsabilità del Ministero della salute per contagio con virus HBV, HIV e HCV in conseguenza di emotrasfusioni o assunzione di emoderivati con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Momento in cui la malattia è percepibile come danno ingiusto conseguente a comportamento di un terzo - Criteri - Data della domanda amministrativa - Rilevanza - Fondamento.
La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013