Prescrizione civile - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6747 del 07/04/2016
Risarcimento del danno per responsabilità professionale - Prescrizione - Decorrenza - Percezione esterna dell'esistenza del danno risarcibile - Necessità - Criteri - Accertamento rimesso al giudice - Fattispecie.
In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui la produzione del danno diventi oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa alla responsabilità di un notaio per non avere fornito agli acquirenti in una compravendita immobiliare un'adeguata informazione in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal contratto, attinenti alla perdita dei vantaggi legati al tasso d'interesse agevolato, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata, nell'ancorare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione alla mera stipula dell'atto, avesse pretermesso la doverosa indagine sul momento in cui si era prodotto e reso conoscibile il danno lamentato dagli acquirenti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6747 del 07/04/2016