Pagamento differito al verificarsi di una condizione - Obbligo di comunicazione del suo avveramento gravante sul debitore - Inosservanza - Occultamento doloso dell'estinzione del debito - Configurabilità - Ragioni.
In tema di sospensione della prescrizione, in virtù dei principi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni negoziali, e stante la forza di legge che il contratto assume tra le parti, costituisce doloso occultamento del debito, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941 n. 8 c.c., l'omessa comunicazione circa il maturare del presupposto per la riscossione del dovuto ove sussista un obbligo del debitore di corrispondere una somma al verificarsi dell'evento considerato nella clausola contrattuale che ha disposto il differimento del pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19567 del 30/09/2016