Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14737 del 19/07/2016
Requisiti - Domanda del curatore ex art. 44 l.fall. di inefficacia delle rimesse relative all'incasso di cambiali ricevute in pegno dalla banca - Interruzione della prescrizione relativa all'azione di rendiconto per le stesse cambiali proposta dal debitore tornato "in bonis" - Esclusione.
La prescrizione è interrotta unicamente se l'attore abbia specificamente chiesto il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto in relazione al quale la stessa sia stata eccepita, sicché l'azione, promossa dal curatore, diretta a far dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa delle rimesse accreditate, dopo il fallimento, sul conto corrente del fallito in dipendenza dei pagamenti ricevuti dalla banca per cambiali ricevute in pegno dal debitore, non interrompe la prescrizione relativa alla domanda, formulata nei confronti dell'istituto di credito dal debitore tornato "in bonis", di rendimento del conto per il mandato conferito per l'incasso dei predetti titoli.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14737 del 19/07/2016