Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1608 del 14/02/2000
Effetti e durata - Protrazione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - Portata - Sentenza su questioni processuali - Inclusione - Sentenza di improponibilità della domanda per devoluzione ad arbitri - Inclusione.
Il principio fissato dall'art. 2945 cod. civ. - secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale; ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 cod. civ. anche nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l'improponibilità della domanda per essere la competenza devoluta ad arbitri.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1608 del 14/02/2000