Ammissione dell'opponente la prescrizione - fatte fuori del giudizio - effetti.*
In tema di prescrizione presuntiva (nella specie relativa a credito per onorario di avvocato) non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., l'ammissione da parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia stata fatta fuori del giudizio, valendo essa, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. ( V 3284/68, mass n 336252).*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5622 del 09/06/1990