Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - risarcimento del danno - fatto dannoso costituente reato - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16481 del 05/07/2017
Diritto al risarcimento dei danni derivante da reato - Termine prescrizionale previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c. - Applicabilità a tutti i danneggiati, ancorchè diversi dalla vittima del reato - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. (Nella specie, un'amministrazione pubblica aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in misura pari agli emolumenti inutilmente versati ad un proprio dipendente nel periodo di assenza dal lavoro per malattia, conseguenti ad un sinistro stradale in cui quest’ultimo era rimasto coinvolto riportando gravi lesioni personali).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16481 del 05/07/2017