Prescrizione civile - decorrenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13510 del 30/05/2017
Rifiuto, da parte dell’Amministrazione competente, dell’aggiornamento delle banche dati funzionali al rilascio delle informative cd. antimafia - Azione di risarcimento del danno per estromissione dal mercato dei pubblici appalti - Messa in liquidazione volontaria della società - Decorrenza della prescrizione - Dal momento della messa in liquidazione - Danni futuri - Medesima decorrenza - Limiti.
In materia di appalti di opere pubbliche, il “dies a quo” del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da estromissione di una società dal mercato dei pubblici appalti, asseritamente conseguente al rifiuto, da parte della P.A., dell’aggiornamento delle banche dati funzionali al rilascio delle informative cd. antimafia (di cui all’art. 10, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 252 del 1998), si identifica, qualora la società abbia disposto la propria messa in liquidazione volontaria, ancorchè indotta dal detto rifiuto, nel momento stesso di tale messa in liquidazione, pur perdurando il comportamento omissivo dell’amministrazione; ciò non solo per i danni già verificatisi, ma anche per quelli futuri derivanti dalla perdita della possibilità di partecipazione a quel mercato, in quanto causalmente ricollegabili sempre alla stessa condotta omissiva, atteso che il fatto del danneggiato, volto a rimediare al danno già prodottosi, non elimina l’efficacia causale di tale condotta per il danno ulteriore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13510 del 30/05/2017