Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Esclusione - Sanatoria successiva - Incidenza sul corso della prescrizione - "Ex nunc" - Retroattività al momento della notifica nulla - Esclusione.
In tema di applicazione degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18485 del 12/07/2018