Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Ente creditore - Resistenza in giudizio - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Conseguenze - Coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio - Estensibilità.
Nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la resistenza in giudizio dell'ente creditore ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c. e produce gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c., che si estendono anche nei confronti dell'eventuale coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019
Cod_Civ_art_2943_2, Cod_Civ_art_2945