Difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso - Prescrizione presuntiva - Applicabilità - Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio .
Il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c.; le prescrizioni presuntive, infatti, non operano quando il contratto, dal quale trae origine il credito, sia stipulato per iscritto e nel gratuito patrocinio il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice compentente a seguito di presentazione di una richiesta scritta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13707 del 22/05/2019 (Rv. 654231 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2956.1 – Prescrizione di tre anni