Atti interruttivi - Cass. 12239/2019
Pignoramento - Effetto interruttivo permanente della prescrizione - Fino alla chiusura anticipata del procedimento esecutivo per causa non riconducibile al creditore procedente - Sussistenza - Effetto interruttivo istantaneo - Condizioni - Fattispecie.
In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea - e non già permanente - della prescrizione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12239 del 09/05/2019 (Rv. 653778 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2943 – Interruzione da parte del titolare
Cod. Civ. art. 2945 – Effetti e durata dell’interuzione