Illecito costituente reato - Decorrenza - Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Identità della posizione di danneggiato con quella di parte lesa dalla condotta criminosa - Necessità - Costituzione di parte civile - Irrilevanza.
Ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui la predetta sentenza è divenuta irrevocabile, sul presupposto che vi sia identità della posizione del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20363 del 26/07/2019 (Rv. 654790 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2947