Prescrizione civile – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019 (Rv. 656248 - 02)
Prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva - Onere di specificazione della proposizione dell'una o dell'altra ecceziomne- Sussistenza - Fondamento - Omessa specificazione - Interpretazione del giudice di merito della volontà delle parti - Incensurabilità in cassazione.
La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi; in difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019 (Rv. 656248 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2947, Cod_Civ_art_2948, Cod_Civ_art_2956