Assicurazione della responsabilità civile - Eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore chiamato in causa - Effetto estintivo nei confronti dell'assicurato - Sussistenza - Tardività dell'analoga eccezione del detto assicurato - Irrilevanza.
In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31071 del 28/11/2019 (Rv. 655976 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2939, Cod_Civ_art_1306