Ripetizione di indebito - Restituzione di retribuzioni - Prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. - Esclusione - Ragioni.
L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28436 del 05/11/2019 (Rv. 655605 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2948, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2033