Prescrizione civile - termine - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32485 del 12/12/2019 (Rv. 656140 - 01)
Individuazione da parte del giudice della prescrizione effettivamente applicabile - Potere officioso - Omessa sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Fondamento.
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - In genere.
Provvedimenti del giudice civile – sentenza - In genere.
In tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi dell'eccezione sono l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice, previa attivazione del contraddittorio a pena di nullità della sentenza (c.d. "a sorpresa") per violazione del principio del giusto processo (artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32485 del 12/12/2019 (Rv. 656140 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2938