Art. 2952, comma 4, c.c. -Sospensione del termine di prescrizione - Ambito di applicazione - Fattispecie.
La sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., in caso di comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato, riguarda unicamente la specifica ipotesi dell'assicurazione della responsabilità civile. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità della disposizione al termine di prescrizione dei diritti nascenti da contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 541 del 15/01/2020 (Rv. 656630 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2952
PRESCRIZIONE CIVILE
SOSPENSIONE