Prescrizione civile - decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 (Rv. 656911 - 01)
Fatto illecito - Risarcimento del danno da perdita di risparmi - Domanda proposta nei confronti del Ministero dello sviluppo economico per omessa vigilanza su investimenti finanziari effettuati da società fiduciaria - Prescrizione - “Dies a quo” - Deposito dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della società - Fondamento.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito. Ne consegue che, nel caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero dello sviluppo economico per il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di risparmi, affidati per l'investimento in programmi finanziari a società autorizzata ad operare come fiduciaria dello stesso Ministero, il "dies a quo" della prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal deposito dello stato passivo della società - quale momento in cui il danneggiato è messo in condizione di apprezzare la vastità e la gravità delle irregolarità della società fiduciaria e, quindi, l'intempestività, l'incompletezza e le omissioni nelle attività di vigilanza demandate al Ministero - e non già dalla comunicazione ai creditori di siffatto deposito, rilevante soltanto ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 (Rv. 656911 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947
PRESCRIZIONE CIVILE
DECORRENZA