Eccezione di compensazione integrale - Efficacia interruttiva - Esclusione.
Non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art_ 2943 c.c., la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché, in tal caso, il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dovere adempiere.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3303 del 11/02/2020 (Rv. 657287 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943
PRESCRIZIONE CIVILE
ATTI INTERRUTTIVI
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO