Pignoramento presso terzi di crediti - Effetto interruttivo della prescrizione - Oggetto - Diritto di credito del creditore procedente nei confronti dell'esecutato - Estensione al credito pignorato - Esclusione.
L'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo ed eventualmente sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore e non in relazione al credito pignorato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6170 del 05/03/2020 (Rv. 657153 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Proc_Civ_art_543