Termine per l'adempimento da fissarsi per accordo delle parti - Mancata fissazione - Conseguenze - Impossibilità giuridica di esercizio del diritto - Configurabilità - Esclusione.
Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio; sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell’adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8640 del 07/05/2020 (Rv. 657695 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1183, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935