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Pronunzia passata in giudicato di rigetto dell'opposizione a cartella – Cass. n. 20261/2021

Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - effetti del giudicato-  Crediti contributivi - Pronunzia passata in giudicato di rigetto dell'opposizione a cartella - Conversione del termine ex art. 2953 c.c. - Applicabilità - Fondamento.

 

In tema di crediti contributivi, la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'Istituto previdenziale trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20261 del 15/07/2021 (Rv. 661947 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2953

 

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