Coincidenza con il termine prescrizionale previsto dalla legge penale – Cass. n. 21404/2021
Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - risarcimento del danno - fatto dannoso costituente reato Art. 2947, comma 3, c.c. - Coincidenza con il termine prescrizionale previsto dalla legge penale - Estensione di tale disciplina a tutti i legittimati passivi - Azione civile contro i legittimati per responsabilità indiretta - Inclusione.
L'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, contro un ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2947 com. 3, Cod_Civ_art_2049