Pagamento in acconto di un debito – Cass. n. 41489/2021
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - riconoscimento del diritto - Pagamento in acconto di un debito - Rinuncia alla prescrizione - Effetto automatico - Esclusione - Incompatibilità con la volontà di avvalersene - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, all'esito di un giudizio di fatto fondato sulla mancata contestazione, da un lato, della sussistenza del rapporto negoziale sotteso alla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti degli eredi del proprio cliente, nonché dell'effettivo svolgimento delle relative prestazioni professionali e, dall'altro, dell'indicazione, riportata sulle fatture conseguentemente emesse, dell'avvenuto loro pagamento, da parte del "de cuius", quale acconto sulla maggior somma dovuta, ha attribuito a tali pagamenti effetto interruttivo della prescrizione del credito).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41489 del 24/12/2021 (Rv. 663328 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2944, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_2956, Cod_Civ_art_2957, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2697